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D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF

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D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva PIF

Il 6 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF.

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva UE, con esso sono state estese le fattispecie di reato previste a carico degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le numerose e rilevanti modifiche sulla disciplina della Responsabilità degli enti riguardano, in particolare, alcuni reati contro la pubblica amministrazione e i reati tributari (disciplinati dal D.Lgs. 74/2000 ed inseriti nel novello art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 a dicembre 2019, con la previsione delle seguenti fattispecie: dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

 

Il 5 luglio 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE avevano approvato l’articolato testo della Direttiva citata, che poneva l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare, entro il 6 luglio 2019, degli strumenti di tutela della riscossione dell’IVA comunitaria a mezzo della repressione penalistica e tramite forme di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti che pregiudicano le finanze dell’UE.

La Direttiva era volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell’Unione in diritto amministrativo e civile con quelle di natura prettamente penalistica, “evitando al contempo incongruenze sia all’interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse” (Considerando n.3 della Direttiva).

Per permettere l’armonizzazione dell’ordinamento interno a tali principi, il Parlamento italiano aveva delegato il Governo ad adottare il presente decreto con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (cd. legge di delegazione europea 2018).

L’art. 3 di questa legge stabiliva principi e criteri direttivi piuttosto precisi, ma per la verità anche molto ampi, delegando il Governo a svolgere ogni modifica necessaria per conformare l’ordinamento italiano alla Direttiva.

Così, il Governo ha ritenuto opportuno emanare uno specifico decreto, che desse attuazione proprio e solo a tali obblighi comunitari.

Il nuovo decreto apporta, innanzitutto, svariate modifiche al Codice Penale: vengono introdotte alcune aggravanti speciali ai delitti ex artt. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000. 

Sono stati, inoltre, novellati sia l’art. 322 bis c.p. (istigazione alla corruzione), che l’art. 640 c.p. (truffa), prevedendo un’estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell’UE, con una dilatazione sempre più marcata del concetto di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

 

Novità di assoluto rilievo consiste nella previsione della punibilità mediante tentativo (generalmente esclusa dall’art. 6 D. Lgs. 74/2000) per i reati tributari di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), in caso di fatti transnazionali (all’interno dell’Unione), se commessi al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Sono state apportate modifiche al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43) e della Legge 23 dicembre 1986, n.898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

Altra novità di grande importanza consiste nell’estensione del catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti.

Nel D.Lgs. 231/2001 vengono, difatti, introdotti i delitti di: frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986), peculato ex art. 314, co. 1, c.p. ad esclusione del peculato d’uso, peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p., abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200), omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200), indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200) e contrabbando (D.P.R. 43/1973).

 

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