Studio Legale Meliadò
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Il 14 dicembre 2021, entra in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (cfr. https://www.normattiva.it/).
Più in particolare, l’art. 3 ha introdotto delle modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-octies è inserito il seguente: art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e per il delitto di cui all’articolo 640-ter c.p. – Frode informatica, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 (del D.Lgs. 231/01)”.
L’art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona chiunque, dolosamente, attui condotte mirate all’indebito utilizzo, alla falsificazione, all’alterazione, al possesso, alla cessione, all’acquisizione di carte di credito o di pagamento, o di qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi con la finalità di trarne un ingiusto profitto. (Fattispecie modificata con il D.Lgs. 184/2021).
L’art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona chiunque, dolosamente, utilizzi o consenta a terzi l’utilizzo di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici con caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione costruite o adattate per commettere i reati di cui all’art. 493-ter c.p., riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, per trarne un ingiusto profitto. (Nuovo reato introdotto nel codice penale con il D.Lgs. 184/2021).
L’art. 640-ter c.p. – Frode informatica punisce l’alterazione, cosciente e volontaria, attuata da chiunque o (ancor più grave) dall’amministratore di sistema, compiuta con qualsiasi modalità e senza diritto, di sistemi informatici o telematici, intervenendo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno o al fine di generare un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale. (Fattispecie modificata con il D.Lgs. 184/2021).
Agli effetti della legge penale si intende per:
- strumento di pagamento diverso dai contanti: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carte di credito, carte bancomat, prepagate, ogni altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o ogni altro strumento di pagamento, anche criptovalute, che sia diverso dai contanti);
- dispositivo, oggetto o record protetto: in informatica un record (in italiano anche registrazione), è un oggetto o una struttura di dati eterogenei fatta da dati compositi, contenente un insieme di campi o elementi, ciascuno dei quali identificato da un nome univoco e da un tipo di dato, il cui valore è detto attributo. Tali dati devono essere protetti mediante disegno, codice o firma contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta;
- mezzo di scambio digitale: qualsiasi moneta elettronica (definita all’articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del D.Lgs. n. 385/1993) e la valuta virtuale;
- valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una Banca centrale o da un Ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente, la c.d. “criptovaluta” (cfr. https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute).
A fronte di questo ampliamento del novero dei “reati 231”, occorrerà valutare la presenza o l’esigenza di implementare strumenti di prevenzione e procedure aziendali idonei ad impedire la commissione degli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contati, rendendosi necessario, pertanto, procedere all’attività di analisi e mappatura dei rischi e al conseguente aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.