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CIG Covid: le novità del decreto fiscale 2022

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CIG Covid: le novità del decreto fiscale 2022

Il decreto fiscale 2022 licenziato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021 ha l’aspetto di un provvedimento-ponte che non pare spingersi oltre lo stato d’emergenza e forse è proprio per tale ragione che le novità in materia di lavoro occupano maggiore spazio. Il testo contiene un corposo pacchetto di norme sul lavoro, a partire dal rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa integrazione Covid fino alla fine dell’anno per scongiurare i licenziamenti in alcuni comparti come il terziario, il commercio, il tessile e la moda.

Si interviene quindi con una nuova proroga della CIG Covid, si rinnovano i congedi parentali e vengono stanziati i fondi per il rifinanziamento della malattia in caso di quarantena.

  1. Cassa integrazione Covid-19

 

Il decreto fiscale 2022 prevede la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”.

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e simili.

 

  1. Norme sulla quarantena: arriva la copertura

 

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri contiene anche l'atteso intervento che equipara la quarantena alla malattia. La misura interverrà dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l’intero periodo pregresso che rischiava di rimanere senza copertura finanziaria. Operando retroattivamente si colmeranno, tuttavia, le criticità che hanno impedito il pagamento dello stipendio dei lavoratori in quarantena. Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le tutele rimaste in “sospeso” dal 1° gennaio 2021. Il testo modifica l’art. 26 del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e interviene prevedendo il rimborso di 600 euro per i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

 

  1. Vengono, inoltre, rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena. Il decreto prevede, infatti, che il “lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”. Si tratta, in sostanza, del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni. Nel testo, art. 9, comma 1, si specifica che il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria e, comma 2, come di consueto, è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

 

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