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Il decreto “Antifrode”.

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Il decreto “Antifrode”.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 Novembre 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 157/2021, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Il decreto “Antifrode”.

Il decreto introduce modifiche alla disciplina del Superbonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizia. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il Superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

All’art. 1, il Decreto prevede che, per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, il contribuente deve:

  • richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione per tutti i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus 110%  (elencati al comma 2, art. 121 del D.L. 34/2020), e per i casi in cui il Superbonus 110%  è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso la precompilata o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
  • richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.

Ulteriori misure riguardano l’Agenzia delle Entrate che, ai fini del controllo preventivo, potrà sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio.

  • Superbonus 110%: estensione visto di conformità

La grande novità del Dl 10 novembre 2021, n. 157 riguarda l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche ai beneficiari che intendono utilizzare direttamente il credito in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’estensione però non si applica nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

Inoltre, l’obbligo viene esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi ai Bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. L’attestazione di congruità delle spese rimane però necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare. Anche nel caso dei Bonus diversi dal Superbonus vale la data del 12 novembre come ambito di applicazione temporale. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono dunque soggette alla nuova disciplina.

  • Superbonus 110%: controlli preventivi

Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.

Se dall’esito del controllo si confermano i rischi di una possibile frode, “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione“.

In caso contrario, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. L’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Criteri, modalità e termini di questi controlli preventivi verranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione.

I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dovranno tenere conto dei rischi connessi con:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di
    possibile origine illecita;
  • lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte
    autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia
    platea di cedenti.
  • Superbonus 110%: il ruolo dell’Agenzia delle Entrate

Vengono rafforzati i poteri dell’Agenzia delle Entrate in relazione al controllo delle agevolazioni del Superbonus 110% e dei contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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